Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e di interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto). 

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

 

Consiglio di Istituto 
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, in un numero di componenti che varia da 14 a 19 in base al numero degli alunni iscritti. Nel nostro istituto, sulla base della popolazione scolastica, è composto da 19 persone:

  • 8 rappresentanti del personale docente,
  • due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
  • 8 dei genitori degli alunni,
  • il dirigente scolastico;

Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Le elezioni per i consigli di istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

Decreto di nomina del Consiglio d’istituto 2018-2021

La Giunta esecutiva

È composta da:

  • un docente,
  • un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
  • 2 genitori.
  • il dirigente scolastico, che la presiede,
  • il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Decreto di costituzione Giunta esecutiva 2018-2021 

Consiglio di interclasse
È un organo collegiale della scuola primaria: è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato.

 

Consiglio di classe
È un organo collegiale della scuola secondaria di 1° grado: è composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.

Il Consiglio di interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

 

 

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dalla Dirigente scolastica (Annita Verticilo). Quest’ultima si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

  • definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
  • valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto
  • elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante
  • programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili
  • delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994

 

Comitato di Valutazione

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.

Il Comitato per la  valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza

 Ai sensi della legge 107/2015, Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

  1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione (…), scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
  2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
  4. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 

 

Organo interno di garanzia

L’Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

  1. a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti  e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  2. b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
  3. c) Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

  1. a) il Presidente del Consiglio d’Istituto, che lo presiede;
  2. b) il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
  3. c) un genitore designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
  4. d) due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti Unitario su proposta del Collegio di Sezione della Scuola Media;
  5. e) un rappresentante  del personale non docente designato dall’assemblea ATA.

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d’Istituto.